Quando si parla dei reati di adescamento online, in psicologia, si fa riferimento alle condotte descritte nel fenomeno del “GROOMING” che, dalla lingua inglese da cui origina il termine, fa esplicito riferimento al “prendersi cura”.
Sono appunto la premura, e queste particolari attenzioni che il sex offender indirizza al minore, il tratto che caratterizza questo tipo di aggressioni sessuali.
Lo scopo è quello di instaurare, attraverso attenzioni, complimenti, ascolto e “comprensione dei problemi” del minore, una relazione di fiducia, e successivamente una vera e propria dipendenza affettiva.
Quando si parla di grooming c’è sempre una asimmetria di relazione tra aggressore e vittima.
L’attività di adescamento si articola in fasi, D. Brown (2001), ne individua 6:
TARGET – Individuazione della vittima in base alle vulnerabilità ed ai suoi bisogni;
GAIN TRUST & INFO – Fase preparatoria in cui l’aggressore raccoglie le informazioni, valuta i fattori di rischio per sé e pone le basi per la costruzione del legame di fiducia e dipendenza affettiva;
FILL THE NEED – Inizia a questo punto la fase di manipolazione psicologica che è caratterizzata dall’alimentazione del bisogno e della vulnerabilità del minore. A tal fine l’aggressore può fornire regali, stabilità emotiva, amicizia, amore o anche stupefacenti;
ISOLATE – la creazione di una relazione esclusiva ed il conseguenziale isolamento dalle relazioni affettive significative ha lo scopo di diventare per la vittima l’unico punto di riferimento;
ABUSE – detto anche sexual stage è caratterizzata dalla richiesta a sfondo sessuale. L’aggressore fa leva sul rapporto creato e chiede in cambio delle sue attenzioni, favori sessuali, che possono andare dalla produzione di materiale pedopornografico alla violenza carnale;
CONTROL – attraverso minacce, vergogna e menzogna l’aggressore, ormai palesatosi, esercita il controllo sul minore, evitando che possa riferire ad altri cosa accade nella loro relazione;
In questa cornice, appare lampante come, oggigiorno, la fluidità della comunicazione offerta dalle nuove tecnologie possa rappresentare un vantaggio per i predatori sessuali. Tali soggetti usando false identità e nascondendosi dietro profili falsi riescono ormai ad adeguare i loro schemi comunicativi a quelli delle giovani vittime, rendendo insicuri anche quei “luoghi” che prima apparivano di protezione es: le consolle di gioco, come la Playstation o la X-Box.
Dal 2007 la lotta al contrasto di questo fenomeno ha ricevuto un determinante impulso dal Consiglio di Europa, tant’è’ si decise di stipulare una convenzione “sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali”, la cd. “Convenzione di Lanzarote”, nella quale si fece già riferimento al rischio che corrono i minori durante l’utilizzo “delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. In Italia, tale convenzione è stata ratificata con la legge n. 172 del 2012 che aggiunge al Codice Penale l’articolo 609 undecies, norma che introduce il nuovo reato di adescamento nei confronti di minori con età inferiore ai 16 anni. Tale articolo menziona esplicitamente l’utilizzo della rete internet come mezzo di comunicazione per il compimento del reato.
L’innovazione introdotta nell’ordinamento italiano con l’art 609undecies CP non consiste tanto nel fornire una maggior tutela su condotte già previste dagli articoli 600 bis e 600 ter c.p., ma punta alla repressione del fenomeno al punto che non è richiesto che l’aggressore porti a termine la sua condotta abusante. Con l’art. 609 undecies vengono superati i limiti dell’art. 56CP (reato tentato) andando a punire tutti i comportamenti prodromici alla produzione di materiale pedopornografico o al compimento di atti sessuali, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’adescatore, purché sia dimostrabile l’intenzionalità.
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